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Coronavirus e viaggi all’estero: le nuove regole del Ministero della Salute tra tamponi e quarantene. Cosa bisogna sapere.
A seguito delle nuove misure di gestione dell’emergenza sanitaria, introdotte questa volta con Decreto Legge del 7 ottobre n.125 che sostituisce il precedente DPCM del 7 agosto e ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, cambiano anche le regole che disciplinano i viaggi all’estero. Le novità, introdotte a seguito del rapido aumento dei contagi in Europa, sono contenute in una nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza.
Le disposizioni sui viaggi all’estero previste dal DPCM del 7 settembre scorso sono state prorogate dal nuovo Decreto Legge. A queste si aggiungono le ulteriori disposizioni introdotte con la nuova ordinanza del ministro della Salute che riportiamo di seguito.
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Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza, che dispone misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19. L’ordinanza dispone in particolare:
La nuova ordinanza è entrata in vigore giovedì 8 ottobre e sarà valida sino all’adozione di un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020. Inoltre, la nuova ordinanza dispone la proroga al 15 ottobre delle ordinanze del 21 settembre e del 25 settembre 2020.
Le persone che intendono fare ingresso in Italia e che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (come prorogato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125) sono soggette alle seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
oppure
Dunque, l’obbligo di tampone al rientro in Italia, prima previsto solo per chi arrivava da alcune regioni della Francia, è stato ora esteso a tutto il Paese. Invece è stato eliminato per chi rientra in Italia da Croazia, Grecia e Malta.
Le persone, anche se asintomatiche, che nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
In caso di insorgenza di sintomi riferibili a Covid-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
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Fatte salve le disposizioni indicate sopra sugli ingressi in Italia per chi proviene da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, sono prorogate al 15 ottobre le ordinanze emanate il 21 settembre e il 25 settembre (che ha sospeso le domeniche gratis al museo).
Il DPCM 7 settembre 2020 ha ripreso i precedenti elenchi contenuti nell’Allegato 20 del DPCM 7 agosto e li ha ulteriormente precisati nell’Allegato C (pag. 20), che continua ad individuare 6 gruppi di Paesi per i quali sono previste differenti limitazioni di viaggio. La nuova ordinanza del ministro della Salute prevede alcune variazioni rispetto all’elenco dei Paesi per i quali è previsto l’obbligo del tampone al rientro in Italia.
Gli elenchi dei 6 gruppi di Paesi, europei e non, per i quai valgono differenti regole di viaggio e di ingresso in Italia.
Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Qui si può viaggiare liberamente senza limitazioni, né obbligo di autodichiarazione al rientro sul territorio nazionale.
In tutti questi Paesi presenti nell’elenco B si può viaggiare liberamente, senza necessità di motivazione, dunque anche per turismo e non è richiesto l’obbligo di isolamento al rientro (quarantena), mentre rimane l’obbligo di di compilare un‘autodichiarazione giustificativa.
Valgono tuttavia le eccezioni, introdotte con la nuova ordinanza del ministro della Salute, per: Belgio, Francia (tutta), Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca e Spagna, per il rientro dai quali (in caso di soggiorno o transito nei 14 giorni precedenti) è obbligatorio il tampone e la comunicazione dell’ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione della Asl competente per territorio. Il tampone va fatto: nelle 72 ore precedenti il rientro, con esito negativo, o all’ingresso in Italia, in aeroporto o porto di sbarco oppure entro 48 ore presso la Asl di riferimento. In attesa di fare il tampone in Italia, il viaggiatore deve porsi in isolamento. Rimane sempre l’obbligo dell’autodichiarazione.
Bulgaria e Romania. Per questi Paesi dell’Unione Europea, non inclusi nell’elenco B, era stato previsto l’obbligo di quarantena al rientro in Italia. Obbligo che è rimasto per la sola Romania: all’ingresso sul territorio nazionale vige l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, è necessario compilare l’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). Sono consentiti i viaggi in Romania per qualsiasi ragione, anche per turismo, a condizione di non avere transitato o soggiornato, nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, nei territori degli elenchi E o F.
Dal 22 settembre, per i viaggi in Bulgaria si applica la stessa disciplina prevista per i Paesi dell’Unione Europea dell’elenco B, per effetto dell’ordinanza del ministro della Salute del 21 settembre. Consentiti, dunque, i viaggi per qualsiasi motivo con il solo obbligo dell’autodichiarazione al rientro.
Paesi extra Unione Europea dove si può viaggiare senza obbligo di motivazione: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay.
Sono consentiti i viaggi e gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo (a condizione di non avere transitato o soggiornato, nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, nei Paesi degli elenchi E o F). Tuttavia, al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (quarantena), oltre a compilare l’autodichiarazione, e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso.
Resto del mondo: tutti i Paesi extra europei non inclusi in altri elenchi. Anche gli Stati Uniti.
I viaggi da e verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari.
Il DPCM 7 settembre 2020, tuttavia, introduce anche la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner in Italia. Si tratta delle nuove disposizioni per il ricongiungimento delle coppie internazionali.
Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare l’autodichiarazione, nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro, e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
Paesi da cui non è permesso l’ingresso in Italia: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Colombia, Kuwait, Kosovo, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana.
Da questi Paesi è ancora in vigore il divieto di ingresso in Italia, con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020 (prima del 16 luglio per Kosovo e Montenegro, prima del 13 agosto per la Colombia). Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell’esercizio delle loro funzioni.
I viaggi verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare l’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
Nell’elenco era inclusa anche la Serbia, per la quale il divieto di in ingresso in Italia è stato rimosso e ora valgono le stesse regole per chi viaggia nel resto del mondo.
Ulteriori informazioni su Covid-19 e viaggiatori sul portale del Ministero della Salute.
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