Capodanno in zona rossa: cosa si può fare e cosa no

Capodanno in zona rossa: cosa si può fare e cosa no. Le regole da conoscere.

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Capodanno in zona rossa (Nell’immagine Piazza Venezia a Roma. Foto di TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Dopo pochi giorni di pausa in zona arancione, da giovedì 31 dicembre e fino a domenica 4 gennaio l’Italia torna in zona rossa, con chiusure e limitazioni agli spostamenti, secondo le disposizioni contenute nel Decreto Natale.

Come già sappiamo, nei giorni rossi, è limitata la mobilità anche all’interno del proprio Comune di residenza, mentre negozi, cinema, teatri, bar e ristoranti sono chiusi (questi ultimi possono fare solo servizio d’asporto e consegna a domicilio).

Gli spostamenti sono consentiti solo per motivi di necessità (anche durante il coprifuoco) e naturalmente per le visite a familiari e amici, nel limite massimo di due adulti, con la necessità dell‘autocertificazione.

Di seguito, vediamo in dettaglio cosa si può fare e cosa no in questi giorni di zona rossa intorno a Capodanno.

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Capodanno in zona rossa: cosa si può fare e cosa no in Italia

Nel passaggio dal vecchio al nuovo anno, tutta Italia torna in zona rossa, con le restrizioni previste dal Decreto Natale, che abbiamo già visto quali sono in generale. Le restrizioni più severe tornano da giovedì 31 dicembre, l’ultimo giorno dell’anno, in cui non potremo andare al bar o al ristorante (se non per ritirare l’asporto), né partecipare a grandi feste o veglioni, nemmeno festeggiare con assembramenti in piazza come gli anni precedenti.

Infatti, sono vietati sempre e comunque gli assembramenti. Dalle 22.00 scatta il coprifuoco, anche nella notte di San Silvestro, che proprio per Capodanno, primo giorno dell’anno, è prorogato fino alle 7.00 della mattina. Dunque, il 1° gennaio 2021 non potremo uscire, salvo motivi di necessità, salute o lavoro, fino alle 7.00 del mattino. Niente alba o colazione fuori (i bar comunque restano chiusi), come negli altri anni.

Sia il 31 dicembre che il 1° gennaio (fino a domenica 4 gennaio inclusa), non sono consentiti gli spostamenti nemmeno all’interno del Comune di residenza, se non per motivi di lavoro, salute, necessità o urgenza e per far ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione. Per questi spostamenti servirà l’autocertificazione da scaricare dal sito del Ministero dell’Interno, stampare, compilare e portare con sé.

Sarà comunque consentita l’attività motoria individuale vicino casa, mantenendo sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone (due metri per l’attività sportiva). Inoltre, un nucleo familiare convivente può raggiungere la seconda casa, anche in un altro Comune ma sempre all’interno della propria Regione di residenza. Lo spostamento verso una seconda casa intestata a più comproprietari (multiproprietà) è consentito a un solo nucleo familiare convivente. Inoltre, è consentito andare a messa.

Visite a parenti e amici

In questi giorni, è possibile fare visita a parenti o amici, una sola volta al giorno, anche spostandosi in altri Comuni ma sempre all’interno della stessa Regione, entro gli orari del coprifuoco e con l’autocertificazione. Nel documento vanno indicati gli indirizzi di partenza e di arrivo, ma non è necessario il nome delle persone a cui si fa visita. In ogni caso, si potrà uscire di casa, per fare visita a parenti o amici, solo in un massimo di due persone adulte, sopra i 14 anni di età. Le due persone possono portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che con convivono loro.

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Spostamenti per turismo

Non è consentito spostarsi per turismo in un’altra Regione dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021. Nei giorni rossi non ci si può spostare per turismo nemmeno nel proprio Comune (sono consentiti infatti solo gli spostamenti per lavoro, salute, necessità, messe e visite a parenti o amici). Solo nei giorni arancioni, dunque entro il 30 dicembre, ci si può spostare per turismo all’interno del proprio Comune e se si vive in un Comune fino a 5.000 abitanti nei Comuni vicini entro i 30 km, esclusi i capoluoghi. Questi spostamenti devono rispettare sempre gli orari del coprifuoco.

Gli alberghi resteranno aperti nel periodo festivo e si potranno raggiungere secondo le modalità previste per gli spostamenti, tra giorni rossi e arancioni. Se si è raggiunto un albergo fuori dalla propria Regione prima del 21 dicembre, si potrà sempre tornare a casa in un qualunque giorno del periodo festivo, in base al principio del rientro sempre consentito alla residenza o domicilio.

Nei giorni festivi, i ristoranti degli alberghi resteranno aperti per i propri clienti, ma la sera del 31 dicembre, dalle 18.00, sarà consentita la cena solo con servizio in camera.

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Domande e risposte sulla zona rossa

Di seguito i provvedimenti del Decreto Natale per la zona rossa spiegati in concreto con le domande e risposte su cosa si può fare e cosa no.

Per uscire di casa è sempre necessaria l’autocertificazione per giustificare gli spostamenti? Sì.

Si può andare a messa? Sì ma si consiglia di scegliere la chiesa più vicina a casa, portando sempre l’autocertificazione.

Posso uscire per fare una passeggiata o fare jogging? Sì, vicino a casa, indossando la mascherina se si fa una passeggiata (attività motoria) e mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro; senza bisogno di mascherina se si fa attività sportiva (corsa, bicicletta) ma mantenendo la distanza di almeno due metri dalle altre persone.

Sono consentite le visite a parenti o amici? Sì, all’interno della propria Regione e per una sola volta al giorno, dalle 5.00 alle 22.00, fino a un massimo di due persone (salvo minori di 14 anni e persone disabili).

Si può fare visita ai genitori anziani che vivono in un’altra Regione? No, fino al 6 gennaio gli spostamenti fuori regione non sono consentiti.

I genitori separati/affidatari possono spostarsi per andare in Comuni o Regioni diverse o all’estero per fare visita ai figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore? Sì, questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da “necessità”, pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli Affari Esteri per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare.

Si può prestare assistenza a perenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro Comune o Regione, e ai quali periodicamente si dà assistenza? Sì, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune/Regione. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria. Di norma necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.

In caso di violazione dei divieti sugli spostamenti, si applica la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

Per ulteriori informazioni: www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638

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