Sciopero 8 marzo 2019: i rimborsi per i voli cancellati

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Sciopero 8 marzo 2019: come ottenere i rimborsi per i voli cancellati.

Come sappiamo in occasione dell’8 marzo è stato proclamato uno sciopero generale nazionale che interesserà diversi fattori a partire dai trasporti, creando disagi ai viaggiatori.

Venerdì 8 marzo si prevedono disagi anche per chi viaggerà in aereo. Si fermeranno infatti i lavoratori aeroportuali di terra e naviganti aderenti alla sigla USB degli aeroporti italiani dalle 14 alle 18. Braccia incrociate anche per i dipendenti Alitalia (compresi piloti, assistenti di volo e personale di terra) dalle 14 alle 18. Si ferma anche tutto il personale navigante e di terra della Compagnia Air Italy dalle 11.00 alle 15.00.

Se il vostro volo è previsto nelle fasce orarie interessate dallo sciopero ed è stato cancellato, ecco tutto quello che dovete sapere sul rimborso a cui avete diritto e sulle alternative di viaggio.

Sciopero 8 marzo 2019: rimborsi dei voli cancellati

In vista del grande sciopero generale di venerdì 8 marzo 2019, anche i viaggiatori del trasporto aereo saranno interessati dai disagi causati dall’astensione dal lavoro di aeroportuali, assistenti di volo e piloti, sebbene lo sciopero riguardi solo alcune categorie di lavoratori e solo le compagnie aeree Alitalia ed Air Italy e si svolgerà in fasce orarie prestabilite, comunque non superiori alla mezza giornata. Non dovrebbero dunque verificarsi disagi eccessivi, perché non dovrebbero essere cancellati troppi voli, non come negli scioperi di maggiore durata.

Molto probabilmente i passeggeri che avevano prenotato voli con le compagnie aeree coinvolte dallo sciopero, nella fascia oraria interessata, saranno già stati contattati dalle compagnie stesse per la cancellazione del loro volo e la riprogrammazione su un’altra fascia oraria o un altro giorno, oppure per il rimborso.

Nel caso di cancellazione di un volo per sciopero, ecco tutto quello che dovete sapere e a cosa avete diritto, in base alla Carta dei Diritti del Passeggero di Enac, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.

Diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo

Come previsto dal Reg. (CE) n. 261/04 in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto:

scelta tra le seguenti tre opzioni:

  • rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata
  • imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea
  • imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero

assistenza:

  • pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
  • sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea
  • trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
  • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica

in alcuni casi anche alla compensazione pecuniaria:

l’ammontare della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in Km percorsa, come definito dalla seguente tabella:

Tratte aeree intracomunitarie

Distanze in km
Inferiori o pari a 1500 km: ammontare della compensazione pari a 250 euro
Superiori a 1500 km: : ammontare della compensazione pari a 400 euro

Tratte aeree extracomunitarie

Distanze in km
Inferiori o pari a 1500 km: ammontare della compensazione pari a 250 euro
Comprese tra 1500 e 3500 km: ammontare della compensazione pari a 400 euro
Superiori a 3500 km: ammontare della compensazione pari a 600 euro

La compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui:

  • la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: ad esempio avverse condizioni meteorologiche, scioperi, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza (come previsto dai punti 14 e 15 in premessa al Reg. (CE) n. 261/04)
  • il passeggero sia stato informato della cancellazione:
    – con almeno due settimane di preavviso
    nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto
    – o meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.

Le tutele previste in caso di cancellazione del volo si applicano:

  • ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario
  • ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.

Non si applicano:

  • ai voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie.

In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle normeche regolano il contratto di trasporto

Leggi anche -> Sciopero aerei: cosa fare per i voli cancellati o in ritardo

A cura di Valeria Bellagamba

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