Pensione di cittadinanza: tolti i limiti ai prelievi e agli acquisti, come funziona

A partire dal 1° gennaio è cambiata la normativa che regola la ricezione e l’utilizzo della pensione di cittadinanza: come funziona.

La pensione di cittadinanza è stata introdotta nel 2019 in concomitanza con il reddito di cittadinanza come misura previdenziale complementare. Consiste in una somma integrativa per quei pensionati che ricevano un assegno pensionistico minimo ed hanno difficoltà ad arrivare a fine mese. Essendo inserita nella legge sul reddito di cittadinanza, anche l’integrazione pensionistica era soggetta alle medesime regole e alle medesime limitazioni.

La pensione di cittadinanza, fino al mese di dicembre, infatti, veniva caricata sulla carta della posta RdC/PdC e i beneficiari potevano utilizzare la somma per i costi d’affitto e per la spesa. Il bonifico per affitto o mutuo poteva essere effettuato una volta sola e c’era il limite di prelievo di 100 euro al mese. Queste misure, valide per controllare che i beneficiari del RdC utilizzassero la somma percepita per le spese necessarie, hanno creato non pochi problemi ai pensionati.

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Pensione di cittadinanza: cosa cambia nel 2021

Grazie ad un emendamento inserito nella Legge di Bilancio 2021, la Pensione di Cittadinanza è stata equiparata in tutto e per tutto alle altre prestazioni pensionistiche fornite dall’Inps. La somma non verrà più caricata sulla carta predisposta nel 2019, ma verrà erogata con un assegno pensionistico o un bonifico su conto esattamente come tutte le altre pensioni: “La pensione di cittadinanza può essere erogata con modalità diverse da quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni. Le modalità di attuazione del presente comma sono individuate con il decreto di cui all’articolo 3, comma 7”.

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In questo modo l’integrazione verrà svincolata anche dalle limitazioni di spesa e prelievo. I pensionati potranno prelevare l’intera somma e la potranno utilizzare per qualsiasi genere d’acquisto. Nell’emendamento infatti si legge: “Nei confronti dei titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6 dell’articolo 5”.

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