Coronavirus, come disdire viaggi e altre spese? La guida per i consumatori

Un primo elenco delle “spese rimborsabili” dopo il varo degli ultimi decreti del governo per l’emergenza Coronavirus.

I recenti provvedimenti adottati dal governo per arginare la diffusione del Coronavirus e tutelare la salute pubblica hanno di fatto vietato gli spostamenti, le vacanze, le manifestazioni sportive e ogni tipo di evento, dalla frequentazione di palestre e corsi di altro tipo alle scuole e alle università, in aggiunta alla chiusura degli impianti sciistici e di musei, bar, ristoranti e la maggior parte dei negozi. I consumatori che hanno prenotato e magari versato un anticipo possono però, date le circostanze eccezionali, comunicare la loro disdetta e ricevere un rimborso.

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Dalla scuola alle palestra, tutte gli impegni “revocabili” a causa del Coronavirus

Vediamo nel dettaglio quali sono i rimborsi previsti per le diverse tipologie di servizio:

– Viaggi fino al 3 aprile 2020. Il consumatore ha diritto al rimborso dell’intero costo del viaggio, ma deve inoltrare la richiesta entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza, allegando la documentazione prevista in questi casi (il titolo di viaggio). Il decreto al quale fare riferimento è quello del 2 Marzo 2020: il vettore, entro 15 giorni dalla richiesta, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

– Viaggi successivi al 3 aprile 2020. In caso di cancellazione del volo da parte della compagnia aerea, il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione. Il rimborso deve avvenire entro 7 giorni ed è il passeggero a scegliere tra rimborso o imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale in data successiva a lui più conveniente (compatibilmente con la disponibilità di posti). Se invece il volo è confermato, l’attuale normativa attuale non prevede la possibilità di disdetta.

– Alberghi. Chi aveva prenotato un albergo entro il 3 aprile ha diritto alla restituzione delle somme versate.

– Nido, asilo, mense scolasiche. Essendo sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, il consumatore ha diritto di interrompere i pagamenti e di chiedere la restituzione delle somme versate per il periodo in cui non può fruire del servizio.

– Corsi vari. Essendo sospesa su tutto il territorio nazionale la circolazione delle persone e gli assembramenti, il consumatore ha diritto di interrompere i pagamenti e, se avesse versato degli anticipi, può anche chiedere la restituzione delle somme versate per il periodo in cui non può fruire del servizio.

– Università. Se l’Università è in grado di sostituire i corsi frontali con iniziative a distanza, il consumatore non può opporsi alla prosecuzione del contratto e quindi ai relativi oneri.

– Palestre, piscine, centri ricreativi e culturali. Il consumatore ha diritto al rimborso della quota parte di abbonamento del quale non può usufruire. In questi giorni alcuni operatori stanno proponendo ai consumatori di “congelare” gli abbonamenti per poi riprenderli a emergenza finita, ma questa è un’opzione che il consumatore è libero di accettare o meno.

– Trasporti pubblici. In questo caso occorre distinguere se il servizio è rimasto attivo oppure no: nel primo caso il consumatore ha diritto al rimborso della quota parte di abbonamento non usufruita, nel secondo per coloro che non intendono giovarsene è consigliabile di recedere per iscritto e sospendere i pagamenti (ad esempio se l’abbonamento era stipulato per spostamenti di lavoro e il consumatore è stato posto in smart-working).

– Affitti. Nel caso delle locazioni commerciali, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Per i contratti di locazione a uso personale, invece, è più difficile giustificare l’interruzione dei pagamenti anche qualora non si fosse nelle condizioni materiali di usufruire dell’immobile come nel caso di uno studente fuori sede che è rientrato nella sua residenza lasciando l’appartamento vuoto). Si può far valere il diritto di recesso per gravi motivi, che però prevede un termine di preavviso di sei mesi.

– Bollo auto. Trattandosi di una tassa di possesso, non si può sospendere il pagamento, anche per il fatto che l’auto potrebbe comunque circolare (per gli spostamenti consentiti).

– Assicurazione auto. Vale lo stesso discorso del bollo. Esistono però delle formule contrattuali per sospendere le coperture se si è certi di non utilizzare un veicolo che si trova parcheggiato in aree private e non aperte al pubblico.

– Pay tv. Nel caso degli abbonamenti “business” (pub, ristoranti, sale scommesse, etc), i divieti hanno generato una impossibilità sopravvenuta che potrebbe giustificare la sospensione dei pagamenti (o il recesso dal contratto). Per tutti gli altri, la questione riguarda la rimodulazione di alcuni palinsesti (ad esempio i canali sportivi) per cui è legittima una richiesta di rimodulazione dei costi (o di recesso).

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