Voli cancellati da Ryanair: ecco come ottenere i rimborsi

voli cancellati da ryanair

Continua la saga dei voli cancellati da Ryanair, continuano i disagi per i passeggeri rimasti a terra. Mentre i piloti non danno nessun cenno di cedimento e non sono disposti ad accettare il bonus di 12.000 euro offerto loro dalla compagnia aerea low cost per rinunciare alle ferie e tornare al lavoro, le cancellazioni rimangono quelle annunciate a sorpresa dalla compagnia aerea una settimana fa. Oltre 2000 voli tolti dal tabellone in Europa e in Italia fino al 28 ottobre. Nel complesso sono circa 700 i voli cancellati da Ryanair da e per l’Italia e all’interno del nostro Paese, dove la compagnia irlandese è diventata negli ultimi anni il vettore principale. Un disagio enorme, che ha causato diverse proteste proprio tra i passeggeri italiani. Soprattutto se si pensa alla beffa dei voli super scontati lanciati da Ryanair in promozione per l’autunno.

Voli cancellati da Ryanair: come ottenere i rimborsi

Che fare se il vostro volo è stato cancellato? Le alternative non sono molte: riprogrammarlo, se potete partire in un altro momento, oppure chiedere il rimborso. Ryanair ha già assicurato il rimborso integrale del biglietto ai suoi clienti che hanno subito la cancellazione del proprio volo o in alternativa la modifica del volo gratuita (e ci mancherebbe che non lo fosse), ovvero quella che in gergo si chiama riprotezione e consiste nell’imbarco del passeggero su di un volo alternativo per la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva a lui più conveniente, a seconda della disponibilità di posti. Per placare le ire dei propri clienti, la compagnia irlandese ha annunciato un bonus fedeltà per i passeggeri che hanno subito la cancellazione del volo.

Tuttavia, l’Unione Europea e le autorità nazionali dei trasporti dei singoli Paesi hanno fatto capire subito a Ryanair che non basta. Non è sufficiente la semplice riprogrammazione del volo o il rimborso integrale del biglietto, i passeggeri vanno anche compensati per il disagio subito, come da normativa europea. Una compensazione pecuniaria da corrispondere ai passeggeri comunque, a prescindere dal rimborso o dalla riprotezione.

Il diritto alla compensazione non si applica solo se il consumatore è informato della cancellazione con almeno 2 settimane di preavviso, o 7 giorni prima purché venga offerto un volo alternativo non più di 2 ore prima dell’orario di partenza originario e che si possa raggiungere la destinazione finale meno di 4 ore dopo l’orario di arrivo originariamente previsto, oppure meno di sette giorni prima, qualora venga offerto un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza iniziale che consenta di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo originariamente previsto. Inoltre, la compensazione non si applica nei casi in cui la cancellazione del volo è stata causata da circostanze eccezionali, che non ricorrono nel caso di Ryanair, dovuto ad una cattiva gestione dei rapporti di lavoro con i piloti e non a cause di forza maggiore.

E mentre di prospettano multe salate per la compagnia irlandese, l’Enac, ente nazionale per l’aviazione civile in Italia ha pubblicato l’informativa per i passeggeri di Ryanair con tutte le procedure per ottenere i rimborsi, la riprotezione e la compensazione.

A seguito dei contatti intervenuti con il vettore Ryanair in data 21 settembre u.s. riguardo alle procedure di rimborso, riprotezione e corresponsione della compensazione pecuniaria (ove dovuta) ai passeggeri in possesso di biglietto per i voli cancellati a decorrere dal 10 settembre e fino alla fine del mese di ottobre 2017, si comunica che la compagnia ha reso noto quanto segue:
– Nel caso in cui il passeggero chieda il rimborso del biglietto, le somme pagate vengono restituite per intero, senza alcuna decurtazione o costi per spese di gestione della pratica.
– Nel caso di biglietti per voli di andata e ritorno per i quali solo una delle due tratte sia stata cancellata, è possibile la modifica senza costi aggiuntivi anche della tratta non cancellata.
– Per il volo di riprotezione (cioè per il volo sostitutivo di quello cancellato) non sono richieste integrazioni tariffarie (differenza tra il prezzo pagato al momento dell’acquisto per il biglietto del volo cancellato e il costo attuale del biglietto)
– La compensazione, ove dovuta, deve essere direttamente richiesta on-line utilizzando il modulo disponibile a questo link
I rimborsi al passeggero sono corrisposti entro 7 giorni dalla richiesta. Nel caso di bonifico bancario i tempi necessari per l’esecuzione da parte degli istituti bancari non possono essere inferiori a 7 giorni lavorativi.

Inoltre, il vettore si è impegnato a modificare il testo dell’avviso contenente le regole per la corretta procedura di reclamo. Al riguardo – prosegue il vademecum – si fa presente che: il reclamo deve essere presentato al vettore. Se non vengono fornite risposte adeguate entro sei settimane si può presentare reclamo alle sedi Enac dove si è verificato l’evento (nel caso di cancellazione del volo la sede è l’aeroporto dal quale il volo cancellato avrebbe dovuto partire), oppure all’Organismo responsabile degli Stati della Unione europea (in Italia all’Enac).

VIDEO: voli cancellati da Ryanair

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