Possono pignorarti le cifre che ti arrivano dall’INPS (pensioni, ecc.)? Arriva il chiarimento che fa tremare

L’INPS, con la Circolare n. 130 del 30 settembre 2025, ha fornito un quadro normativo aggiornato in materia di pignoramento.

Non solo, ha anche spiegato le trattenute sulle prestazioni previdenziali e assistenziali non pensionistiche. Questo documento risponde ai quesiti fondamentali sulla pignorabilità dei bonus e delle somme erogate, stabilendo criteri precisi per tutelare i mezzi di sussistenza dei cittadini di fronte alle azioni dei creditori.

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Possono pignorarti le cifre che ti arrivano dall’INPS (pensioni, ecc.)? Arriva il chiarimento che fa tremare – viagginews.com

La domanda che si fanno in molti debitori è se anche le prestazioni previdenziali possono essere pignorate. E la risposta senza non lasciare dubbi. La circolare INPS rappresenta una guida ufficiale che distingue le prestazioni erogate a seconda della loro funzione sociale, fornendo indicazioni chiare sulle soglie e sulle modalità di persecuzione da parte di creditori terzi, inclusi gli Agenti della Riscossione.

La normativa distingue nettamente le prestazioni in due gruppi fondamentali: prestazioni assistenziali “Vitali” che godono di impignorabilità assoluta e comprende tutti quei sussidi destinati a garantire il minimo vitale e la dignità del cittadino. Tra queste rientrano i sussidi di povertà, le indennità di malattia, le indennità di maternità e i sussidi funerari. L’unica eccezione a questa regola è rappresentata dalla possibilità, per lo stesso INPS, di recuperare propri debiti, sebbene anche questo sia limitato entro il quinto dell’importo totale.

Prestazioni INPS e pignoramento: chi si salva e chi no

Ci sono poi le prestazioni sostitutive della retribuzione ovvero le indennità che intervengono in assenza di uno stipendio, come la NASpI (indennità di disoccupazione), la Cassa Integrazione e la Mobilità.

uomo preoccupato seduto
Prestazioni INPS e pignoramento: chi si salva e chi no – viagginews.com

Queste prestazioni sono considerate parzialmente impignorabili e soggette ai limiti previsti dal Codice di procedura civile per i salari: un quinto per i crediti di natura ordinaria. Un chiarimento importante riguarda l’anticipazione della NASpI erogata in un’unica soluzione. Questa modalità è richiesta dai beneficiari che intendono avviare un’attività autonoma, un’impresa individuale o sottoscrivere quote di una cooperativa.

Poiché la finalità del sussidio cambia, perdendo il carattere di semplice sostegno al reddito per assumere quello di incentivo all’attività imprenditoriale, la prestazione viene considerata pienamente assimilabile a un capitale di rischio. Di conseguenza, l’anticipo della NASpI in unica soluzione risulta totalmente pignorabile. Un paragrafo specifico dell’ultima circolare INPS è dedicato ai pignoramenti eseguiti dall’Agente della Riscossione per debiti erariali. In questi casi, in base all’articolo 72 ter del D.P.R. n. 602 del 1973, i limiti di pignorabilità sono progressivi e più stringenti rispetto a quelli ordinari:

1/10 per prestazioni di importo fino a 2.500 euro.

1/7 per prestazioni di importo superiore a 2.500 euro e fino a 5.000 euro.

1/5 per prestazioni il cui importo è maggiore di 5.000 euro.

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