Le regole e le norme in vigore dal 2016 chiariscono con nettezza la possibilità di evitare la nomina, e il costo, per l’amministratore del condominio. Ecco come funziona
A metà degli Anni Sessanta del vecchio secolo con l’avvento del boom economico e le cosiddette costruzioni intensive gli italiani scoprirono una realtà che fino ad allora non conoscevano, il condominio. Fino ad allora, infatti, nelle grandi città le case erano per lo più padronali e i palazzi erano con pochi appartamenti.

Chi viveva fuori città, in genere, viveva in una casa singola. Il boom economico e la migrazione di massa verso le grandi città industriali e di servizi ha cambiato la faccia al Paese. A quel tempo, infatti, risale la cosiddetta urbanizzazione e la crescita a dismisura dei grandi palazzi e dei grandi quartieri cittadini.
Grandi palazzi che con il tempo hanno scoperto la necessità di avere una figura che fosse in grado di gestire i costi di manutenzione dello stesso e di chiarire agli abitanti del caseggiato la corretta ripartizione dei costi da sostenere.
Spese condominiali abolite: come evitare la spesa dell’amministratore del condominio
Nasce da questa esigenza la figura dell’amministratore di condominio. Una figura che è al tempo croce e delizia per i proprietari delle case. Perché se da un lato garantisce tutta una serie di servizi, oltre ad evitare di gestire in prima persona fastidi e beghe burocratiche, da un altro lato rappresenta un costo oggettivo.

Un costo che ovviamente non è fisso e varia a seconda delle unità abitative di un condominio e alla località, a Spoleto costa meno che a Milano, ma in generale siamo circa ad una cifra tra gli 80 e i 100 euro IVA esclusa ad appartamento.
Un costo che molti non vogliono o non possono sostenere. E a tal proposito da oltre 9 anni esiste una norma in Italia, la Circolare 3/E del 2 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate dove vengono fissati limiti molto chiari su come e dove è necessario avere l’amministratore di condominio. La figura è obbligatoria nei condomini sopra le 8 unità abitative. In quelle dalle 8 in giù è sufficiente nominare un referente che nel caso specifico può agire a titolo gratuito o al massimo con un rimborso spese





