La casa vacanze è inabitabile, tanto da costringervi ad abbandonare la location. Il proprietario non rimane impunito: cosa dice la legge.
Negligenza, la definizione giuridica: “il presupposto per chiedere il risarcimento del danno a carico di chi non abbia ottemperato agli ordinari obblighi di diligenza nascenti da un contratto”. Qualsiasi contratto.

Anche il contratto che stabilisce l’utilizzo di una casa vacanze, in determinati termini. Il turista vittima di negligenza può dunque procedere legalmente, rivolgendosi al giudice, contro il proprietario della casa vacanze.
Casa vacanze inabitabile: potete procedere legalmente
Raggiungete la casa vacanze che avete prenotato e rimanete profondamente delusi. Le stoviglie sono incrostate, il mobilio presenta polvere e sporcizia, per non parlare dei pavimenti anneriti dalle impronte delle scarpe e delle lenzuola visibilmente piene di acari. I soggetti asmatici del gruppo cominciano a patire la scarsa igiene. Mentre gli altri già si sentono in trappola. Cosa fare? Bisogna rimboccarsi le maniche e fare ciò che avrebbero dovuto fare gli operatori domestici?

No, assolutamente no. È questo il punto: quando si organizzano dei viaggi, si è portati a credere che eventualità di questo tipo siano un rischio da dover accettare passivamente. Si spera di essersi rivolti al giusto tour operator, a un’agenzia competente e ci si affida al fato. Non è così. La prenotazione corrisponde a un un vero e proprio contratto, che sì prevede un introito a favore del proprietario, ma anche una serie di prestazioni prestabilite.
Se ad esempio prenoto un’abitazione che viene presentata come dotata di tre bagni, poi non può averne solo uno. Inoltre, la mancata pulizia dell’immobile lo rende sostanzialmente inabitabile. Andarsene è quasi d’obbligo, ma non si abbandona il campo di battaglia senza combattere. Non tutti sanno che la Costituzione italiana considera il riposo un diritto di tutti i cittadini. Se un tour operator ci inganna – facendoci buttare al vento i giorni di ferie – oltre ad averci truffato, ci deve un risarcimento proporzionale all’offesa ricevuta.
Il turista può richiederlo per danni materiali – le spese sostenute – e non patrimoniali – il tempo di vacanza sprecato e l’impossibilità di ripetere l’esperienza (Tribunale di Ravenna, sentenza n. 238/2023). La procedura varia a seconda del metodo di prenotazione. Se avete agito autonomamente – senza intermediario, direttamente con il gestore del residence/hotel – potete chiedere immediatamente che la casa vacanze venga pulita da cima a fondo e, in caso di rifiuto da parte del gestore, richiedere il completo rimborso della somma.
Se invece l’organizzazione dell’alloggio è di iniziativa del tour operator/agenzia di viaggi, potete richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento danni. In entrambi i casi è necessario accumulare prove della truffa, fotografando quanto ha reso l’immobile inutilizzabile per il periodo di soggiorno.





