L’estate è, per definizione, il periodo dell’anno durante il quale andare in vacanza, ma che succede se viene rovinata da fattori esterni, la legge consente il rimborso del danno? Scopriamolo insieme.
L’estate del 2025 ha lentamente iniziato la sua fase finale. Estate che, già dai primi dati emersi, si può definire complessa. Sì, perché se da un lato le stime parlano di almeno 36 milioni di italiani in viaggio, di cui 18 milioni solo ad agosto, per non tacere dei turisti stranieri. Da un altro lato, le cifre relative al giro di affari e al fatturato dell’impresa turistica, è al di sotto delle attese.

Una questione che sollevato un ampio dibattito tanto in sede politica quanto nei social fino a far emergere il concetto di “vacanza rovinata”. Un concetto che intorno a Ferragosto è stato perfino tra i primi dieci topic trend delle citazioni. Ma cosa si intende per vacanza rovinata? E’ sufficiente che le attese non siano state rispettate? Si può chiedere, in caso, il rimborso?
Vacanza rovinata? Ecco come fare a chiedere un risarcimento
Partiamo dall’enunciato di legge declinato, con chiarezza, dal cosiddetto Codice del Turismo ovvero il Decreto Legislativo numero 79 del 2011. L’articolo 46 del codice parla esplicitamente di risarcimento del “danno da vacanza rovinata” da poter far valer se la prestazione ricevuta non è conforme al pacchetto turistico acquistato. Il danno, è ben chiarirlo subito, non è di natura economica ma rientra nella sfera giuridica del “danno morale”

Quindi si attiva solo se viene comprovato che dall’errata erogazione del servizio atteso (e acquistato) ne è derivato uno stress, un disagio fisico e psicologico ed una frustrazione certificata. Lo stesso Codice del Turismo specifica anche i termini e i tempi per rivalersi del danno subito.
Partendo dal presupposto, tutto da verificare in sede di giudizio, del danno da vacanza rovinata occorre, immediatamente, e non oltre i dieci giorni dal rientro nella propria abitazione, contestare via mail con apposito modulo di reclamo quanto subito. La tutela, però, ha un perimetro molto chiaro, si applica infatti solo ai pacchetti turistici regolari in quanto gli unici realmente misurabile.
Non si applica quindi ai singoli servizi come possono essere il volo e l’hotel prenotati singolarmente. Da segnalare, infine, che il risarcimento cade in prescrizione entro un anno dal rientro presso la propria abitazione, quindi, 10 giorni più 365 e che i danni alla persona vanno in prescrizione dopo tre anni





