Decreto riaperture: come funzionano le certificazioni verdi

Nuovo decreto riaperture e le certificazioni verdi: come funzionano i pass per gli spostamenti.

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I pass/certificazioni verdi per gli spostamenti tra regioni (Immagine di repertorio di Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del decreto riaperture. Il provvedimento contiene le misure che nei giorni scorsi erano state anticipate dl governo, tra conferenze stampa e bozze circolate sulla stampa.

Come era stato annunciato, il decreto introduce anche il cosiddetto pass per gli spostamenti tra Regioni e Province autonome di colore diverso. Al momento si parla di “certificazioni verdi” e consentono una certa libertà di movimento alle persone vaccinate, a quelle che risultano negative al test per il virus e a quelle guarite dal Covid. Ecco come funziona in dettaglio.

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Decreto riaperture: le certificazioni verdi per gli spostamenti

Il pass vero e proprio per gli spostamenti non è ancora disponibile, lo sarà forse all’inizio dell’estate. Al suo posto, il governo ha deciso di introdurre le cosiddette “certificazioni verdi“, ovvero i documenti che provano quelle condizioni che consentono la libertà di movimento anche tra Regioni e Province autonome di colore diverso. E che saranno alla base del pass vaccinale, concepito sul modello del Green Certificate europeo.

Va tuttavia precisato, che rimangono le eccezioni al divieto di spostamento tra Regioni di colore diverso che erano già in vigore. Quindi si potrà entrare o uscire nelle zone arancioni o rosse per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità, per motivi di salute e per il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio. Come dispone l’articolo 2 del decreto. La possibilità di spostamento con le certificazioni verdi si aggiunge alle eccezioni precedenti e non le sostituisce.

L’articolo 9 del decreto riaperture, che introduce le certificazioni verdi, dispone che le saranno riconosciute per gli spostamenti:

  • le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2
  • o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2,
  • ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

Il decreto, inoltre, istituisce una Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l’emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo.

Le condizioni per ottenere le certificazioni verdi e la validità

Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate per attestare una delle seguenti condizioni:

  • Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (due dosi se previste da vaccino). La certificazione viene rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, da parte della struttura sanitaria o del medico che ha somministrato il vaccino. Questa certificazione ha una validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale.
  • avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, secondo i criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute. Anche in questo caso, la certificazione è richiesta dall’interessato e viene rilasciata in formato cartaceo o digitale dall’ospedale dove è stato ricoverato o dal medico di famiglia. La validità è di sei mesi dall’avvenuta guarigione. La certificazione perde validità se nel periodo di sei mesi il titolare torna positivo al virus. Le certificazioni di avvenuta guarigione rilasciate prima del decreto riaperture hanno una validità di sei mesi dalla data del rilascio.
  • Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. Questa certificazione ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test ed è prodotta su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate, dalle farmacie che svolgono i test o anche dai medici di famiglia.

Il decreto riconosce anche le certificazioni analoghe rilasciate e riconosciute negli altri Paesi dell’Unione Europea.

Nell’articolo si legge anche che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) saranno individuate le modalità tecniche di funzionamento della Piattaforma nazionale-DGC e i dati che possono essere riportati nelle certificazioni.

Il testo del decreto riaperture con tutti i provvedimenti sulla Gazzetta Ufficiale.

Le critiche del Garante della Privacy

Il testo del decreto riaperture sulle certificazioni verdi è stato tuttavia criticato dal Garante della Privacy. “La norma appena approvata per la creazione e la gestione delle ‘certificazioni verdi’, i cosiddetti pass vaccinali, presenta criticità tali da inficiare, se non opportunamente modificata, la validità e il funzionamento del sistema previsto per la riapertura degli spostamenti durante la pandemia. È quindi necessario un intervento urgente a tutela dei diritti e delle libertà delle persone“.

“Il Garante osserva innanzitutto che il cosiddetto ‘decreto riaperture’ non garantisce una base normativa idonea per l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi su scala nazionale, ed è gravemente incompleto in materia di protezione dei dati, privo di una valutazione dei possibili rischi su larga scala per i diritti e le libertà personali”.

In merito, il Garante ha inviato al Presidente del Consiglio e a tutti i ministri un avvertimento formale.

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