Respinto ricorso all’ex moglie: addebito alla donna per la separazione

L’ex moglie va via di casa, poi ci ripensa: addebito alla donna per la separazione. Le motivazioni della Corte di Cassazione

Un nuovo caso con protagonista la Corte di Cassazione. Attraverso l’ordinanza n. 509/2020 è stata dichiarata inammissibile il ricorso di una ex moglie a cui è stata addebitata la separazione in primo e secondo grado. Tutto ruota intorno alla situazione con i giudici che hanno ritenuto di addebitare la separazione alla donna perché hanno rilevato la volontà spontanea di allontanarsi dalla sua dimora. Gli stessi hanno accertato che la stessa si è allontanata a causa della condotta del marito: successivamente non ha potuto fare ritorno dopo il cambio della serratura della porta d’ingresso. Il giudice di primo grado ha adottato la soluzione di addebito con la separazione alla moglie considerato che la stessa si è allontanata volontariamente dalla casa familiare.

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Respinto ricorso all’ex moglie: le motivazioni

Successivamente il Tribunale ha assegnato la casa al marito e ha fissato la residenza del figlio minore presso il padre. Inoltre, il  maggiorenne ha scelto di vivere con la madre, anche se il padre è obbligato versare direttamente al ragazzo un assegno mensile di 300 euro. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per i vari motivi già esposti rilevando la volontà spontanea e non temporanea della donna di allontanarsi da casa e di porre fine alla relazione di coniugio.

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