Cassazione: bacio sul collo non voluto è violenza sessuale

Cassazione: bacio sul collo non voluto è violenza sessualeChiamata a giudicare un ricorso in appello su un caso di violenza sessuale in ambito lavorativo, la Corte di Cassazione ha stabilito che il reato esiste anche solo se l’imputato da un bacio sul collo non voluto.

Una donna ha presentato denuncia contro una collega quando questa le ha dato un bacio sul collo in ufficio. Stando alla versione dei fatti emersa in sede processuale la vittima stava preparando il borsone quando la collega da dietro le ha dato un bacio sul collo. In sede processuale l’atto è stato condannato come violenza sessuale in primo e secondo grado. La Corte d’appello di Milano, infatti, si è limitata a ridurre la pena prevista considerando la tenuità del fatto.

La donna condannata ha allora deciso di ricorrere  in appello alla Corte di Cassazione, poggiando il ricorso sull’esistenza di due diverse ricostruzioni dei fatti, quella dell’accusatrice e quella dell’accusata, e sulla presunta violazione della legge 131 bis del Codice penale che prevede anche l’ipotesi di non punibilità della pena nel caso si tratti di un fatto di particolare tenuità.

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Bacio sul collo non voluto è violenza sessuale, le motivazioni della sentenza della Cassazione

Con la sentenza n. 12250/2019 la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso dell’imputata. In primo luogo perché dalla testimonianza della donna offesa e dai testi emersi dalle due precedenti sentenze emergeva chiaramente la connotazione sessuale del gesto. Inoltre era stato dimostrato che la donna costretta a subire l’atto sessuale aveva più volte dichiarato all’imputata la sua volontà di non intrattenere con lei rapporti di natura intima o sessuale.

Nel corso dei due processi, infatti, sono stati mostrati sms in cui emerge l’evidente attaccamento morboso dell’imputata nei confronti dell’offesa. Tali prove vanno a conferma della versione della vittima, dichiarazione che in ogni caso dev’essere tenuta in maggiore considerazione delle altre in mancanza di chiare prove che la confutino. Anche la seconda motivazione del ricorso è stata ritenuta inammissibile, poiché esistendo prova della violenza sessuale, sebbene come in questo caso di minore entità, la non punibilità del reato non è applicabile.

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