Assegno familiare 2019: come fare domanda, ecco le nuove tabelle

Pensioni 2018 INPS

Gli assegni familiari sono un contributo economico, erogato dall’Inps, ai lavoratori per il coniuge e i figli dello stesso. Vengono anticipati dal datore di lavoro a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti, dei pensionati da lavoro dipendente e di quei lavoratori che hanno diritto a prestazioni previdenziali da lavoro dipendente. L’importo dipende da tre fattori: il numero dei componenti della famiglia, il reddito del nucleo familiare e le fasce di reddito stabilite dalla legge. Dopo due anni di stabilità, gli importi e limiti di reddito contenuti nelle tabelle sono variati a causa dell’aumento dell’1,1% dei prezzi al consumo calcolata dall’Istat. Le tabelle degli assegni familiari sono suddivise in base alla tipologia di nucleo familiare. Ogni tabella è poi suddivisa in base al numero dei componenti il nucleo e infine in base agli importi del reddito familiare. Importi e fasce sono pubblicati, annualmente, in tabelle aventi validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente. Clicca qui per consultarle.

Come presentare la domanda per gli assegni familiari

Per ottenere gli assegni familiari deve essere presentata una domanda. Si effettua tramite un modulo da compilare da parte del lavoratore o con l’aiuto di un patronato. In allegato dovrà esserci il reddito complessivo percepito nel 2017 ricavabile dalla dichiarazione dei redditi, la Certificazione unica e una copia del documento di riconoscimento. I nuclei familiari devono essere composti da più persone e il reddito complessivo deve essere inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge. La domanda deve essere presentata dai lavoratori dipendenti privati al datore di lavoro con modello ANF/DIP (SR 16), dai lavoratori titolari di prestazioni previdenziali alla Sede INPS territorialmente competente sulla base della residenza del richiedente con il modello ANF/PREST (SR 32), dai pensionati da lavoro dipendente alla Sede INPS territorialmente competente sulla base della residenza del richiedente con gli appositi modelli (ad esempio: AP 01 anzianità, AP 02 vecchiaia e AP 57 VO IO).

Non devono essere dichiarati tra i redditi: trattamenti di Fine Rapporto ( TFR) comunque denominati e le anticipazioni sui TFR; i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge; le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio; le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità; le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali; gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati; gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione; l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale; gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.
Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

L’assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell’INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione. In alternativa, è direttamente l’INPS che paga l’assegno se il richiedente è:

addetto ai servizi domestici;
iscritto alla Gestione Separata;
operaio agricolo dipendente a tempo determinato;
lavoratore di ditte cessate o fallite;
beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

 

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