Ministero dell’Interno, l’annuncio: coprifuoco anche prima delle 21

Coronavirus, il Viminale permette il coprifuoco anche prima delle ore 21:00. Ecco cosa può cambiare con l’entrata in vigore del nuovo dpcm.

Con l’entrata in vigore del nuovo dpcm sarà permesso chiudere strade e piazze anche prima delle 21:00. Lo ha scritto il Viminale in una circolare inviata ai prefetti: “La possibilità di disporre la chiusura di strade o piazze nei centri urbani, dove si possano creare situazioni di assembramento, già precedentemente prevista dopo le ore 21.00, viene espressamente estesa all’intero arco della giornata o comunque a specifiche fasce orarie non predeterminate, sempre fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”. La circolare ha durata minima di 15 giorni, e non potrà in nessun modo superare il periodo di validità del dpcm, cioè il 3 dicembre 2020. Gli spostamenti oltre le 22:00 sono però consentiti per “attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione  di  volontariato, anche  in  convenzione  con  enti  locali,  a  favore  di  persone  in  condizione  di  bisogno  o  di svantaggio”, nel giustificativo andrà indicato proprio “l’espletamento del servizio di volontariato sociale”.

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Coprifuoco prestissimo, ecco cosa potrebbe cambiare con l’entrata in vigore del nuovo dpcm:

Dpmc e viaggi: cosa cambia

Il ministero dell’Interno ha spiegato che sarà possibile limitare gli spostamenti anche nelle Regioni classificate “area gialla”. “Qualunque sia l’area territoriale di riferimento, l’attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio di massima cautela, come, peraltro, si rinviene nella forte raccomandazione di limitare gli spostamenti personali nell’area gialla anche nelle fasce orarie della giornata non soggette a restrizioni della mobilità”, si legge. Per quanto riguarda i mezzi pubblici: “Viene ricalibrato il coefficiente di riempimento massimo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, riducendolo a una soglia non superiore al 50%. Detto limite, che sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e nelle linee guida vigenti, non trova peraltro applicazione nei confronti del trasporto scolastico dedicato”.

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