Green pass nei luoghi di lavoro: uscito il decreto, le novità

Green pass nei luoghi di lavoro: uscito il decreto legge, le novità rispetto agli annunci iniziali. Cosa bisogna sapere.

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Green pass nei luoghi di lavoro: uscito il decreto, le novità (Adobe Stock)

Annunciato ormai una settimana fa dal Governo Draghi, l’obbligo di Green pass nei luoghi di lavoro diventa finalmente ufficiale con la pubblicazione del decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale, dopo la firma ieri sera del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Il decreto legge, pubblicato nello stesso giorno della firma del Capo dello Stato, è il numero 127 e porta la data del 21 settembre 2021. “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening“, è il titolo.

L’obbligo di Green pass nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, entrerà in vigore dal prossimo 15 ottobre, come aveva annunciato il Governo, e resterà fino al 31 dicembre, data in cui cesserà lo stato di emergenza. Sono state cambiate alcune cose, tuttavia, rispetto alle prime bozze. Non ci sarà, infatti, la sospensione dal posto di lavoro, prevista inizialmente. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

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Green pass nei luoghi di lavoro: uscito il decreto, le novità

Il certificato verde Covid-19, che attesta la vaccinazione, la guarigione o la negatività al test, diventa ufficialmente obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro, del pubblico impiego e del settore privato. Il Green pass sarà richiesto anche ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti e ai collaboratori familiari, come colf e badanti.

L’obbligo, comunque, avrà una durata limitata nel tempo: dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, data in cui è stato stabilito il termine di cessazione dello stato di emergenza, in vigore dal 31 gennaio del 2020. Non si esclude, tuttavia, che l’obbligo di Green pass possa essere prorogato anche ai mesi successivi, tutto dipenderà dallo stato dell’epidemia.

Nel frattempo, la grande novità del decreto legge pubblicato sta nel fatto che non ci sarà più la sospensione del lavoratore dal posto di lavoro nel caso fosse sprovvisto di Green pass. Il lavoratore, pubblico e privato, che si presenta al lavoro senza Green pass sarà considerato assente ingiustificato e fin dal primo giorno non riceverà lo stipendio. Non potrà, tuttavia, essere sospeso né licenziato per motivi disciplinari.

Nel decreto si legge che il lavoratore privo di Certificazione verde Covid-19 al momento dell’accesso al luogo di lavoro “è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro“.

Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, tuttavia, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancanza di Green pass,  il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione. La sospensione e sostituzione, comunque, non può essere superiore a un periodo di dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Il Green pass è obbligatorio anche per chi svolge attività di formazione e volontariato presso le amministrazioni pubbliche. Sono invece esclusi i soggetti già esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

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I controlli

Nei luoghi di lavoro, i Green pass, digitali o cartacei, saranno controllati dai datori di lavoro, direttamente o attraverso persone incaricate e con la scansione del certificato tramite la applicazione Verifica C-19. Dalla scansione risulta solo se il pass è valido oppure no, chi controlla non è tenuto a sapere se il documento è stato ottenuto dopo vaccinazione, guarigione o tampone negativo. Anche per questo motivo i controlli del Green pass vanno effettuati tutti i giorni, ad ogni accesso al luogo di lavoro. I controlli potranno essere effettuati anche a campione. Le modalità concrete saranno stabilite con un DPCM.

Nei luoghi di lavoro privati i controlli potranno essere effettuati anche a campione, sempre nel momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

I lavoratori che accedono al posto di lavoro senza Green pass saranno sanzionati con una multa da 600 a 1.500 euro. Mentre per i datori di lavoro che non controllano i Green pass e non predispongono modalità di verifica sono previste multe da 400 a 1.000 euro.

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Tamponi

Riguardo ai tamponi per il test del coronavirus Sars-Cov-2, questi sono gratuiti per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione, in base a idonea certificazione medica, e che sono esentati dal Green pass.

Saranno, invece, applicati prezzi calmierati per i test antigenici rapidi: di 8 euro per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni e di 15 euro per gli over 18. Così come previsto dal protocollo d’intesa siglato lo scorso agosto con farmacie e strutture sanitarie convenzionate, che saranno obbligate ad applicare questi prezzi fino al 31 dicembre 2021.

Il testo del decreto legge 21 settembre 2021,  n.127 sulla Gazzetta Ufficiale: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/21/21G00139/sg

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