Voucher al posto dei rimborsi: da UE procedura di infrazione per l’Italia

Voucher al posto dei rimborsi: dalla UE procedura di infrazione per l’Italia, violati i diritti dei viaggiatori.

voucher rimborsi procedura infrazione
Aeroporto di Roma Fiumicino (ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia e della Grecia per aver consentito alle società di trasporto di emettere un voucher al posto del rimborso del biglietto per i viaggi cancellati a causa dell’emergenza sanitaria per il nuovo Coronavirus. I viaggiatori non hanno possibilità di scelta e sono costretti ad accettare il voucher, dello stesso importo del biglietto, che le società di trasporto, in particolare quelle aeree, potranno emettere fino al prossimo 30 settembre. Così prevede la legge n. 27/2020, che ha convertito il decreto Cura Italia.

La normativa italiana, tuttavia, viola i diritti dei viaggiatori, tutelati dal le norme europee.

Leggi anche –> “I viaggiatori hanno diritto al rimborso” l’antitrust boccia i voucher

Voucher al posto dei rimborsi: procedura di infrazione per l’Italia dalla Commissione europea

Nell’emergenza sanitaria per il Covid-19, l’Italia con le proprie leggi ha violato i diritti dei consumatori e viaggiatori europei, concedendo la possibilità alle società di trasporto di assegnare un voucher ai viaggiatori, senza possibilità di rimborso del biglietto, per il viaggio in aereo, in treno, in traghetto o in pullman cancellato a causa della pandemia. La legge 27/2020 che ha convertito il decreto Cura Italia concede questa possibilità alle società di trasporto fino al 30 settembre 2020.

Una possibilità che tuttavia è illegale secondo la normativa Ue e in particolare viola il regolamento europeo n.261 del 2004, che prevede, invece, il diritto per il viaggiatore di scegliere tra il rimborso del biglietto entro sette giorni o l’assegnazione di un voucher dello stesso importo del biglietto. Una disposizione che rimane in vigore anche in un periodo straordinario come quello dell’emergenza per il Coronavirus.

Per un volo cancellato durante il lockdown, dunque, non può essere assegnato dalla compagnia aerea al viaggiatore un voucher sostitutivo del biglietto e da utilizzare in un altro viaggio futuro con la stessa compagnia. Il consumatore ha diritto di scegliere, tra il voucher e il rimborso del biglietto. Così stabilisce ùil regolamento europeo, che nessun Paese membro dell’Unione ha messo in discussione finora. Come spiega Repubblica.

Leggi anche –> Bagaglio a mano consentito in cabina, il regolamento Enac

Pertanto, l’Italia è stata sottoposta a procedura di infrazione da parte della Commissione europea. Stesso provvedimento per identiche ragioni è stato adottato anche nei confronti della Grecia. Ora i due Paesi hanno 60 giorni di tempo per rispondere a Bruxelles, giustificando le loro decisioni, prima che vengano applicate contro di loro pesanti sanzioni.

La Commissione europea è stata molto chiara, spiegando che “i diritti dei consumatori restano validi anche in questo contesto senza precedenti, e che le misure adottate dalle nazioni a supporto dell’industria” non devono incidere su tali diritti.

Un’altra procedura di infrazione è stata aperta dalla Commissione europea i pacchetti di viaggio”tutto compreso”. In questo caso, le leggi nazionali hanno concesso ai tour operator di assegnare ai viaggiatori, senza possibilità di scelta, un voucher al posto del rimborso per la cancellazione del viaggio a causa del Covid-19, oppure sono previsti tempi per il rimborso troppo lunghi. I destinatari della procedura di infrazione sono ben 10 Stati membri: Italia e Grecia insieme a Francia, Croazia, Portogallo, Cipro, Repubblica Ceca, Lituania, Polonia e Slovacchia.

Leggi anche –> Coronavirus, voli aerei cancellati: nessun rimborso dalle Compagnie

voucher rimborsi procedura infrazione
Aeroporto di Bergamo Orio al Serio (Adobe Stock)
Impostazioni privacy