Genitori di Matteo Renzi condannati per fatture false: ecco le motivazioni

Il Tribunale di Firenze ha reso pubbliche le motivazioni della sentenza che il 7 ottobre scorso ha condannato Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell’ex premier Matteo Renzi. 

“Per quanto emerso dall’istruttoria dibattimentale, risulta sussistere un compendio probatorio preciso ed univoco che consente di affermare, senza incertezze, la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi dei reati contestati ai tre imputati”. Così si legge nelle motivazioni della sentenza del Tribunale di Firenze che il 7 ottobre scorso ha condannato Laura Bovoli e Tiziano Renzi, genitori dell’ex Presidente del Consiglio e attuale senatore di Italia Viva Matteo Renzi, alla pena di 1 anno e 9 mesi di reclusione al termine del processo per due fatture false, e l’imprenditore Luigi Dagostino a due anni di reclusione per fatture false e truffa aggravata.

Leggi anche –> Fatture False: condannati Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli  

Leggi anche –> Bancarotta fraudolenta: a processo la mamma di Matteo Renzi

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

I reati contestati ai genitori di Matteo Renzi

“In ordine alle condizioni per la configurabilità dei contestati reati tributari – spiegano i giudici nella motivazioni della sentenza di condanna dei coniugi Renzi – deve ritenersi comprovata l’inesistenza oggettiva delle due fatture emesse dalle società Party ed Eventi 6, sulla base di molteplici e convergenti elementi. Anzitutto rileva in tal senso il mancato rinvenimento di qualsiasi documentazione comprovante l’esistenza delle prestazioni indicate nei documenti fiscali, a partire dall’incarico che sarebbe stato conferito dalla Tramor, all’epoca amministrata e legalmente rappresentata dal Dagostino, per finire agli elaborati che avrebbero costituito l’esecuzione dello stesso”.

Secondo i magistrati giudicanti “appare davvero strano che delle prestazioni di natura intellettuale di notevole valore, comportanti uno studio ed un’applicazione di particolare rilevanza, come vigorosamente sostenuto dallo stesso imputato Renzi Tiziano nelle sue dichiarazioni difensive, non solo non abbiano avuto una preventiva regolamentazione disciplinante le modalità con le quali le stesse avrebbero dovuto essere rese, tra le quali il prezzo, il tempo per l’esecuzione, il piano particolareggiato per l’attuazione delle idee innovative propugnate, ma anche la redazione di documenti che possano aver costituito una preziosa opera di importanza fondamentale per la società committente, tale da dover essere scrupolosamente custodita nella documentazione amministrativa della compagine successivamente acquisita dalla multinazionale Kering”.

“Nulla è stato rinvenuto – si legge ancora nel dispositivo – nelle perquisizioni effettuate dalla Polizia Giudiziaria presso la sede della società emittenti, nulla è stato rinvenuto presso la sede della Tramor e tra la documentazione di quest’ultima in possesso del depositario delle scritture contabili, nulla è stato mai trovato da coloro che sono stati, successivamente, chiamati ad operare la revisione contabile ed amministrativa della società acquisita, tanto da rendere necessario un intervento di ravvedimento operoso da parte del gruppo acquirente, con un’operazione di espunzione degli importi fatturati dal bilancio della Tramor e dalle risultanze della dichiarazione fiscale”.

Di qui la conclusione, in base alla quale può “essere affermata la penale responsabilità dei tre imputati per quanto agli stessi, rispettivamente, contestato; quanto alla pena, equa appare, alla luce dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., per la Bovoli Laura ed il Renzi Tiziano, quella di anni 1 e mesi 9 di reclusione (pena base quella di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il più grave reato di cui al capo 2, determinata in misura corrispondente al minimo edittale, con aumento di mesi 3 per la continuazione con il delitto di cui al capo 1), certamente espressione di una medesima risoluzione criminosa”.

Infatti “non vi sono ragioni positive che consentano il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, al di là della mera incensuratezza, di per sé insufficiente, non avendo i predetti imputati fornito un fattivo contributo per la ricostruzione dei fatti e mostrato segni di ravvedimento, continuando a sostenere la loro posizione al di là di ogni evidenza contraria)”. E “per il Dagostino, quella dì anni 2 di reclusione (pena base quella di anni 1 e mesi 8 di reclusione per il più grave reato di cui al capo 3, determinata in misura lievemente superiore al minimo edittale in considerazione della personalità dell’imputato, per come ricavabile dai suoi precedenti penali, e della consistenza della sua condotta, con ruolo determinante nella vicenda, con aumento di mesi 4 per il delitto di truffa pluriaggravata, collocabile, anch’esso, nell’ambito di una medesima progettualità delittuosa)”.

EDS

Impostazioni privacy