Seggiolini antiabbandono, dal 7 novembre scatta l’obbligo: le ultime novità

Il decreto sui seggiolini antiabbandono è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale”: le nuove norme entreranno in vigore il 7 novembre. 

La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato l’annunciato decreto del ministero delle Infrastrutture con il regolamento di attuazione dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini fino 4 anni di età. Le nuove norme entreranno in vigore il prossimo 7 novembre: da quella data i genitori dovranno mettersi in regola provvedendo a dotarsi dei seggiolini in questione, pena una sanzione amministrativa da 81 euro a 326 euro, più la decurtazione di 5 punti sulla patente. E in caso di recidiva nell’arco di due anni scatta la sospensione della licenza di guida da 15 giorni a 2 mesi.

I seggiolini antiabbandono diventano obbligatori: ecco cosa cambia

Il nuovo obbligo, previsto dalla legge n. 117/2018, riguarderà quasi due milioni di bambini residenti in Italia di età inferiore ai quattro anni (stando ai dati Istat) e relative famiglie. E per aiutare i consumatori nell’acquisto (i prodotti attualmente sul mercato hanno un costo che va dai 50 ai 100 euro), la legge di bilancio 2019 ha previsto un bonus di 30 euro a dispositivo, fino a esaurimento delle risorse disponibili (15,1 milioni di euro per quest’anno e un milione per il 2020). Secondo il Codacons, con i fondi stanziati si potranno aiutare poco più di mezzo milione di famiglie, a fronte di quasi due milioni di bambini interessati dall’obbligo.

Il decreto definisce il seggiolino con sensore antiabbandono come “un dispositivo di allarme, costituito da uno o più elementi interconnessi, la cui funzione principale è quella di prevenire l’abbandono dei bambini, di età inferiore ai quattro anni”. “I dispositivi che sono conformi alle disposizioni previste dal decreto attuativo e che hanno il marchio CE saranno considerati a norma”, precisano intanto gli esperti del ministero dei Trasporti. Tradotto: non c’è un’omologazione specifica per questi prodotti, e alle stesse aziende costruttrici basterà compilare un’autocertificazione di conformità per potere i loro prodotti sul mercato.

Le caratteristiche principali dei seggiolini antiabbandono sono indicate nello schema di legge: il dispositivo deve funzionare grazie a sistemi elettronici o sensori, non deve in alcun modo alterarne le caratteristiche di omologazione del veicolo o del seggiolino a cui si aggiunge, deve essere in grado di attivarsi automaticamente a ogni utilizzo senza ulteriori azioni da parte del conducente, deve dare un segnale di conferma dell’avvenuta attivazione, l’allarme innescato deve essere in grado di attirare l’attenzione attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici (cioè tattili) percepibili all’interno o all’esterno del veicolo. E ancora: se alimentato da batteria, il dispositivo deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente; esso inoltre può essere dotato di un sistema di comunicazione automatico per l’invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate. Un meccanismo sicuramente complesso, ma – si spera – utile a evitare nuove tragedie.

EDS

 

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