La Corte europea dei diritti dell’uomo approva la legge islamica sulla blasfemia

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La Corte europea dei diritti dell’uomo approva la legge islamica sulla blasfemia. 

Qualcosa di incredibile e sconcertante è avvenuto in queste ore in Europa, qualcosa che potrebbe creare un precedente a dir poco inquietante nel nostro Continente. Infatti La Corte europea dei diritti dell’uomo che, lo ricordiamo, ha giurisdizione su tutta l’unione Europea e le cui decisione sono vincolanti per i paese membri, ha in pratica legittimato la legge islamica sulla blasfemia con lo scopo di “preservare la pace religiosa” in Europa.

Il caso di Elisabeth Sabaditsch-Wolff, cosa è successo

Questa decisione nasce dal caso del 2011 di Elisabeth Sabaditsch-Wolff, una donna che tenne alcune conferenze sull’Islam presso il Bildungsinstitut der Freiheitlichen Partei Österreichs. In uno di questi incontri disse: “Un 56enne e una bambina di 6 anni? Come chiamarlo, se non un caso di pedofilia?”. Il riferimento era a Maometto che sposò sua moglie Aisha quando lei aveva solo 6 o 7 anni. La donna venne accusata di incitamento all’odio contro l’Islam, ai sensi dell’art. 283 del Codice penale austriaco. La donna venne condannata nel 2011 da un tribunale penale austriaco a pagare una multa di 480 euro, più spese legali. Persi tutti i ricorsi si rivolse per l’appunto alla Corte europea dei diritti dell’uomo e ora è arrivata la discussa sentenza.

La sentenza della Corte di Strasburgo

“La Corte ha osservato che i tribunali nazionali hanno ampiamente spiegato il motivo per cui i commenti dell’attrice siano riusciti a destare una giustificata indignazione; in particolare, non erano stati espressi in maniera oggettiva, che contribuisse a promuovere un dibattito di interesse pubblico (ad esempio sui matrimoni precoci), ma potevano essere intesi solo come miranti a dimostrare che Maometto non fosse degno di devozione. La Corte ha convenuto con i tribunali nazionali sul fatto che la signora S. doveva essere consapevole che le sue affermazioni fossero in parte basate su fatti non veritieri e suscettibili di destare indignazione negli altri. I tribunali nazionali hanno rilevato che la signora S. aveva tacciato soggettivamente Maometto di pedofilia, come suo orientamento sessuale generale, e che non era riuscita a fornire informazioni in modo neutrale alla sua platea in merito al contesto storico, il che di conseguenza non ha consentito un serio dibattito su tale questione. Pertanto, la Corte ha ritenuto che non vi fosse motivo di discostarsi da quanto sentenziato dai tribunali nazionali in merito alle affermazioni contestate come giudizi di valore considerati tali in base a un’analisi dettagliata dei commenti espressi.

“La Corte ha constatato infine che nel caso in esame i tribunali nazionali hanno bilanciato con attenzione il diritto dell’attrice alla libertà di espressione con il diritto degli altri di tutelare i sentimenti religiosi e mantenere la pace religiosa nella società austriaca.

“La Corte ha inoltre stabilito che anche in una vivace discussione era incompatibile con l’art. 10 della Convenzione porre affermazioni incriminanti nell’involucro di una espressione di opinioni altrimenti accettabili e affermare che questo rendeva accettabile quelle affermazioni che superavano i limiti ammissibili di libertà di espressione.

“Infine, poiché la signora S. è stata condannata a pagare un’ammenda moderata, che si collocava nella parte inferiore del novero delle pene previste dalla legge, la sanzione penale non poteva essere considerata sproporzionata.

“In queste circostanze, e tenuto conto del fatto che la signora S. ha fatto diverse affermazioni incriminanti, la Corte ha ritenuto che i tribunali austriaci non hanno superato l’ampio margine di discrezionalità nel caso in esame quando hanno ritenuto colpevole la signora S. di denigrare le dottrine religiose. Complessivamente, non c’è stata alcuna violazione dell’art. 10″.

In sostanza questa sentenza crea un pericolosissimo precedente che riduce  il diritto alla libertà di espressione, se quanto espresso è considerato offensivo per i musulmani. In altre parole, il mio diritto di esprimermi liberamente è meno importante della tutela dei sentimenti religiosi altrui.” – ha commentato Elisabeth Sabaditsch-Wolff.

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