Volo in ritardo? Ecco cosa fare per avere il risarcimento

tabellone treni stazione
Milan, Italy – November 6, 2015: Timetable shows cancelled trains at the Milano Porta Garibaldi railway station in Milan, Lombardy, Italy, during the one-day rail strike in Northern Italy on November 6, 2015.


La recente condanna alla compagnia Ryanair
ha (ri)accesso il dibattito mai sopito riguardo i diritti (calpestati) dei viaggiatori che spesso sono costretti a sopportare in silenzio i disagi causati da ore ed ore di ritardi accumulati.

La condanna del Giudice di Pace arrivata da Brindisi (Nb: ha condannato il colosso low cost a risarcire di oltre 1.350 euro, più le spese legali, una coppia che aveva dovuto sopportare un ritardo di oltre sei ore sulla tratta Brindisi/Eindhoven) potrebbe aprire una nuova strada sul tema dei ricorsi.

Quello che però molti ignorano è l’esistenza di una Carta dei Diritti del Passeggero, documento redatto dall’Ente nazionale per l’aviazione civile che raccoglie in un testo unico la normativa vigente a livello nazionale, comunitario ed internazionale sulle forme di tutela rivendicabili dal passeggero in caso di disservizi.

Spesso i passeggeri non fanno ricorso a questo importante strumento in quanto non a conoscenza della sua esistenza o impauriti dalla sua (presunta) complessità che può rappresentare un deterrente nella sua applicazione.

Cerchiamo di fare un po’ di ordine e spiegare nella maniera più sintetica ma anche esaustiva come fare valere i propri diritti in caso di disagi correlati alle compagnie aeree.In primis, avete diritto a ricevere assistenza a spese della compagnia al fine di ridurre al minimo il disagio;

Rivolgetevi allo sportello della compagnia

Rivolgetevi allo sportello della compagnia aerea e pretendete pasti e bevande in funziona della durata dell’attesa; una sistemazione in albergo, il trasferimento dall’aeroporto all’albergo di cui sopra e viceversa; inoltre avete diritto a due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail; in tema di rimborsi, vi deve essere riconosciuto il prezzo del biglietto della tratta incriminata ed il volo di ritorno al luogo iniziale di partenza: tutto questo può essere richiesto se il ritardo supera le cinque ore e il passeggero decide di non continuare il viaggio.

In tema di indennizzi la compagnia aerea è anche obbligata a corrispondere al passeggero un risarcimento monetario proporzionale alla lunghezza della tratta aerea.

Esiste una tabelle di riferimento in base al chilometraggio delle tratte: ad esempio per tutti i voli inferiori o pari a 1500 chilometri la cifra corrisposta è di 250 euro. Per quello che concerne le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri sono 400 euro. Per i voli che non rientrano in queste due categorie l’esborso della compagnia arriva a 600 euro.

Doveroso specificare che la distanza di riferimento viene calcolata dall’aeroporto del mancato imbarco (che potrebbe non coincidere con il luogo di partenza).

Gli importi possono subire delle riduzioni (fino al 50%) se ai passeggeri vittime del disagio viene offerta la possibilità d’arrivare a destinazione imbarcandosi su un volo alternativo e nel caso in cui l’orario di arrivo non superi quello di arrivo previsto del volo originariamente prenotato.

Altro parametro strettamente correlato alla cifra del risarcimento è infatti il ritardo accumulato: in questo caso sappiate che l’ammontare del ritardo non è calcolato sull’orario di atterraggio, bensì sulla reale apertura delle porte dell’aereo nell’aeroporto di arrivo, ovvero quando i passeggeri possono effettivamente scendere dall’aereo.

Esistono però dei casi in cui non è possibile chiedere un risarcimento; non possono fare richiesta quei passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico.

La normativa

La normativa che tutela i passeggeri vale per tutti coloro che viaggiano da o verso un aeroporto europeo, eccezion fatta per le compagnie non europee i cui voli decollano da Paesi non europei, anche se la destinazione è uno scalo europeo. Se il problema del ritardo si è verificato in un aeroporto di partenza al di fuori dell’UE, ma con una compagnia europea, puoi inviare il reclamo all’organismo nazionale competente del paese UE verso il quale si era diretti.

Le norme hanno anche effetto retroattivo: per l’Italia possono inoltrare la richiesta di rimborso tutti i passeggeri che hanno avuto un volo cancellato o in ritardo negli ultimi 3 anni. In Belgio il termine è di 1 anno mentre per il Regno Unito sono 6 gli anni.

Se vi state chiedendo a chi vi dovete rivolgere

Se vi state chiedendo a chi vi dovete rivolgere sappiate che l’iter è più semplice di quello che si possa pensare: basta scaricare l’apposito modulo dal portale dell’ENAC o dal sito moduli.it. Una volta stampato e compilato, la richiesta deve essere presentata prima di tutto alla compagnia aerea con la quale il passeggero ha stipulato il contratto di trasporto.

Naturalmente la compagnia aerea può rifiutarsi di pagare: le motivazioni più inflazionate sono quelle che tendono a dimostrare che la causa del ritardo non sia attribuibile a loro e che, in ogni caso, state adottate tutte le misure necessarie e possibili per evitare il disagio o ancora, che era impossibile adottarle.


Se non si è ricevuta nessuna risposta

Se non si è ricevuta nessuna risposta nei sei mesi allora il passo successivo consiste nel presentare reclamo alle sedi ENAC dell’aeroporto nazionale dove si è verificato l’evento, oppure dove il volo è atterrato per i disservizi avvenuti al di fuori dell’Unione europea.

Il suddetto reclamo può anche essere inviato agli Organismi responsabili degli Stati dell’Unione europea, della Norvegia, dell’Islanda e della Svizzera per i voli in partenza e arrivo in quegli Stati. Naturalmente ogni passeggero se lo ritiene opportuno può anche rivolgersi privatamente ad agenzie che si occupano di risarcimenti o più genericamente a legali.

La vostra richiesta avrà una duplice valenza: non solo mirerà a farvi avere il giusto risarcimento per il disagio patito ma sarà anche un monito per le varie compagnie di volo. Se i ritardi, l’overbooking e tutti i disagi correlati ai voli sono purtroppo prassi è anche perché solamente il 7% dei passeggeri indennizzabili rivendica i propri diritti. Statisticamente una percentuale irrilevante che non ‘scuote’ i colossi dei cieli a cercare di impegnarsi per ridurre al minimo i disservizi.

di Lorenzo Ceccarelli

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