Ritardo dell’aereo? Nuove regole, ecco quando risarciscono

Tabellone dei voli (Thinkstock)
Tabellone dei voli (Thinkstock)

Tempi duri per le compagnie aree. La Corte di giustizia europea ha stabilito che i ritardi nei voli vanno risarciti ai passeggeri anche in caso di guasto tecnico. Lo ha deciso la Corte del Lussemburgo in una recente sentenza, con cui ha accolto il ricorso di una signora olandese che aveva fatto causa alla compagnia aerea Klm per il risarcimento del ritardo di 29 ore con cui il suo aereo era arrivato ad Amsterdam dall’Ecuador, dopo essere rimasto bloccato a Quito per un guasto tecnico.

La compagnia aerea aveva fatto valere le proprie ragioni, affermando che “problemi tecnici imprevisti” avevano causato il ritardo e nulla era dovuto alla signora, ma la Corte di Giustizia Ue ha rigettato questa giustificazione stabilendo che i “problemi tecnici imprevisti” ad un aereo non possono essere considerati “circostanze eccezionali”, quelle che escludono il risarcimento per il ritardo o la cancellazione del volo. Di conseguenza le compagnie dovranno fare d’ora in avanti molta attenzione nel gestire i guasti tecnici, e nella manutenzione degli aerei, se non vogliono essere costrette a dover risarcire i passeggeri. Per i giudici europei, insomma, i guasti non sono poi degli eventi così imprevedibili e vanno gestiti arrecando il minor disagio possibile ai viaggiatori.

In caso di annullamento o di forte ritardo del volo aereo per un guasto tecnico i passeggeri hanno diritto, oltre all’assistenza, ad un risarcimento che va dai 250 ai 600 euro a seconda della distanza.

Il risarcimento può essere escluso solo se la compagnia aerea prova che l’annullamento o il forte ritardo del volo dipendono da “circostanze eccezionali, che non avrebbero potuto essere evitate neppure adottando tutte le misure del caso”. Tra le circostanze che escludono l’obbligo di indennizzo ai passeggeri, la Corte europea indica i “vizi nascosti di fabbricazione sotto il profilo della sicurezza dei voli” e gli “atti di sabotaggio o terrorismo”.

In tutti gli altri casi, spetta alla compagnia aerea garantire la regolare attività di volo, anche in presenza di guasti tecnici, che dovrebbero rientrare nell’ordinaria amministrazione.

Secondo la Corte Ue, infatti, il guasto ad un aereo causato da pezzi difettosi rappresenta sì un evento inaspettato, ma rimane “intrinsecamente legato al sistema assai complesso di funzionamento dell’apparecchio, che il vettore aereo gestisce in condizioni, in particolare meteorologiche, spesso difficili, o addirittura estreme, fermo restando, inoltre, che nessun pezzo di un aeromobile è inalterabile. Pertanto – spiega la Corte -, nell’ambito dell’attività di un vettore aereo, tale evento inaspettato è inerente al normale esercizio dell’attività e il vettore deve sistematicamente far fronte a problemi tecnici imprevisti. D’altro lato, la prevenzione di un guasto del genere o la relativa riparazione, inclusa la sostituzione di un pezzo prematuramente difettoso, non sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo in questione, dato che spetta a quest’ultimo garantire la manutenzione e il buon funzionamento degli aeromobili che gestisce per le sue attività economiche”. La Corte europea, comunque, conclude che in presenza di guasti all’aereo, imprevisti ma gestibili, la compagnia aerea può chiedere un risarcimento al fabbricante dei pezzi difettosi.

Valeria Bellagamba

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