Escursioni organizzate: chi paga in caso di danni

Escursione (iStock)
Escursione (iStock)

Escursioni organizzate in vacanza. Ecci chi deve pagare in caso di danni. Se siete in vacanza, in un viaggio organizzato da un’agenzia, e vi fate male, senza vostra colpa, durante un’escursione organizzata è importante conoscere chi vi deve risarcire i danni.

In un primo momento è logico pensare che debba essere chi ha organizzato e gestito l’escursione a dover risarcire i partecipanti che abbiano subito dei danni in incidenti o infortuni. Quindi l’ente, agenzia o società incaricata dell’escursione, anche qualora si tratti di un soggetto terzo rispetto al tour operator che ha gestito l’intero pacchetto di viaggio.

Tuttavia, una sentenza dello scorso giugno (n. 2145/16 del 7.06.2016) pronunciata dal Tribunale di Firenze ha stabilito che l’onere del risarcimento dei danni nei confronti degli escursionisti che abbiano riportato dei danni durante un’escursione organizzata spetti al tour operator o all’agenzia che ha gestito l’intero pacchetto di viaggio, anche se non è il soggetto che ha organizzato direttamente o materialmente l’escursione. Questo perché l’agenzia di viaggi o tour operator deve risarcire qualsiasi danno subito dal turista a causa del pacchetto di viaggio venduto, anche quando il danno si è verificato durante escursioni guidate non organizzate direttamente dall’agenzia ma da un soggetto terzo. Secondo il Tribunale di Firenze, non conta il fatto che la responsabilità sia di un altro prestatore di servizi, ovvero di chi ha organizzato direttamente l’escursione. Viene fatto salvo, comunque, il diritto dell’agenzia di rivalersi nei confronti del soggetto terzo, dopo aver risarcito il danno al proprio cliente.

Il principio accolto dal Tribunale è che il tour operator è tenuto a tenere indenni i propri clienti da eventuali danni, e a risarcirli qualora si verificassero, durante tutto lo svolgimento del pacchetto di viaggio, per i servizi specificamente venduti. Anche se non gestiti direttamente dl tour operator.

La condizione per citare in giudizio per danni l’agenzia di viaggio o il tour operator è che il cliente abbia utilizzato i servizi suggeriti o consigliati dallo stesso tour operator nell’ambito del pacchetto di viaggio. Una condizione che non ricorre quando il turista si rivolga ad altri soggetti, diversi da quelli indicati dall’agenzia di viaggi e non rientranti nel proprio pacchetto.

Quindi, per le escursioni organizzate all’estero, ad esempio, in caso di danni la responsabilità di risarcire i turisti è del tour operator anche se l’escursione non è direttamente organizzata da lui, ma da un’agenzia locale, e tuttavia rientra nel pacchetto di viaggio tra quelle consigliate ed è lo stesso tour operator a riscuotere la quota di partecipazione. Un caso che non si verificherebbe, invece, qualora i turisti, del tutto in autonomia, decidessero di rivolgersi ad una società o ente locale, non indicato dal loro tour operator, per una escursione nel luogo di vacanza.

Insomma se ci si affida ad un tour operator durante un viaggio o per un pacchetto vacanza, questi è tenuto a rispondete dei danni subiti dai propri clienti. Diverso il caso in cui il turista autonomamente decisa di acquistare servizi sul posto, senza che ci sia alcun collegamento con il proprio tour operator.

La questione è spiegata in un articolo del sito web “La legge per tutti” a questa pagina.

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