Ritardi in aeroporto: il risarcimento tocca al tour operator

Francia, aeroporto Roissy-Charles-de-Gaulle

Tocca al tour operator risarcire i clienti in caso di disservizi causati dalla compagnia aerea \ Roma – Coincidenza perduta, piano sballato, riunione in pericolo… sono solo alcuni dei disagi che possono sopraggiungere qualora ci fosse un aereo in ritardo. I viaggi sono infatti essenzialmente programmati e un simile cambio di orario potrebbe rivelarsi davvero antipatico: il tempo non può essere certo recuperato ma quantomeno ci vuole un colpevole con cui sfogarsi?

Il capro espiatorio in tale contesto sembra destinato ad essere il tour operator, almeno a detta della sentenza 686/12 del Tribunale di Grosseto: con questa proclamazione infatti si è stabilito un risarcimento per un gruppo di viaggiatori della città Toscana in seguito ai disagi subiti a causa del ritardo di un volo aereo.

Quattro famiglie avevano infatti intentato causa perché, nel 2008, dovevano passare il Capodanno a Roma ma il loro volo dalle Mauritius è invece atterrato in Italia solo il 2 Gennaio mandando all’aria i piani dei viaggiatori. Un disguido che al tour operator costerà oltre 6000 euro. Infatti la sentenza ha statuito che “l’organizzatore del viaggio (tour operator) risponde per l’inadempimento del vettore aereo secondo le norme del Codice del Consumo, ora Codice del Turismo, e che il guasto dell’aeromobile non può essere solo lamentato ma deve essere provato per testimoni e documenti”.

Sembra dunque che i consumatori avranno un nuovo asso nella manica da ora in poi per i fastidiosi disguidi dei voli, il che non sembra poi tanto male.

Impostazioni privacy